Nuova Venezia – Grandi navi, cancellati i limiti
Posted by Opzione Zero in Rassegna stampa | 0 Comments
10
gen
2015
Stop illegittimo: il Tar accoglie il ricorso di Vtp e del Porto
Illegittimo lo stop alle grandi navi. Il Tar accoglie il ricorso di Vtp e del Porto, cacellando i limiti al traffico crocieristico introdotti nel 2013: tetto di 708 transiti e limite di 96 mila tonnellate che dovevano scattare quest’anno, in contrasto con il decreto Cini-Passera. Il Tar poi dà una “sveglia” al Governo perché «si muova con atti concreti».
Il Tar accoglie il ricorso di Venice Terminal Passeggeri e degli operatori del porto. Cancellati i limiti al traffico crocieristico
Lo stop alle grandi navi è illegittimo
Grandi Navi in bacino San Marco: tutto da rifare, con il Tar che (di fatto) svela il grande bluff di un governo che finge di voler porre regole e poi le rinvia sine die. E nulla cambia, da anni. Il Tribunale amministrativo regionale ha, infatti, accolto il ricorso di Venezia Terminal Passeggeri e degli operatori del porto, cancellando i limiti al traffico crocieristico introdotti dalla Capitaneria di Porto con l’ordinanza 153/2013: un tetto al numero dei transiti di navi (708) e, soprattutto, il limite delle 96 mila tonnellate che avrebbe dovuto scattare quest’anno.
Carta straccia viziata da illegittimità -secondo i giudici veneti – in contrasto con le disposizioni del decreto Clini Passera, al quale faceva riferimento. Decreto che nell’ormai lontano marzo 2012 aveva sì fissato in 40 mila tonnellate il limite massimo di stazza delle navi compatibili con il passaggio in sicurezza in Bacino San Marco, ma subito dopo ne aveva rinviato l’applicazione «a partire dalla disponibilità di vie di navigazione alternative a quelle vietate, come individuate dall’Autorità marittima con proprio provvedimento».
Riconoscere un problema, far finta di decidere per risolverlo, per poi delegare i provvedimenti ad autorità locali senza potere per legge: un pasticcio che è valso l’annullamento dell’ordinanza con la quale la Capitaneria aveva cercato di tamponare l’interregno, in attesa che a livello centrale si sbrogliasse l’intricata querelle su quale accesso garantire al porto.
Un “non decidere” stigmatizzato anche dai giudici del Tar. «Dal tenore letterale delle richiamate disposizioni, peraltro caratterizzate da una sostanziale indeterminatezza», sottolineano i giudici, «il decreto interministeriale 79/2012 ha espressamente introdotto tra i provvedimenti finalizzati a proteggere la città e la laguna di Venezia da traffico marittimo connesso al passaggio delle “grandi navi”, generiche misure di divieto di transito delle imbarcazioni oltre le 40 mila tonnellate, da applicarsi a partire dall’effettive disponibilità di vie alternative, individuandosi misure di mitigazione al transito, quali l’aumento della distanza tra le navi».
Mitigazioni che – queste sì – vengono mantenute. Perciò, fissare per ordinanza un numero massimo di passaggi e tetto nelle stazze «si pone in contrasto palese con il dettato normativo», non attendendo la via alternativa».
Che per il Tar veneto è lo scavo del Contorta Sant’Angelo presentato dal Porto e ufficialmente presentato dalla Capitaneria al vaglio della commissione Valutazione impatto ambientale. I giudici hanno accolto anche il ricorso del Comune, che – paradosso – partendo da presupposti completamente diversi (il rischio dei passaggi in Bacino) si è ritrovato a dar manforte a Vtp.
Ca’ Farsetti, infatti, nel criticare il fatto che l’ordinanza fosse troppo lasca, ne contestava l’illegittimità per carenza di istruttoria e difetto di motivazione: la Capitaneria avrebbe fissato transiti e stazza senza spiegare in base a quale analisi dei rischi.
Vero, hanno riconosciuto i giudici, che hanno cancellato l’ordinanza, con il risultato di togliere del tutto ogni limite, non potendosi «appurare come tale soglia possa determinare un’adeguata, significativa riduzione dei rischi connessi al transito di tali imbarcazioni, Rischi, allo stato, neppure qualificabili, in quanto non analiticamente determinati, ma unicamente presunti, senza alcuna puntuale individuazione o disamina». Il Tar – pur con toni formali – dà quindi la sveglia al governo, perché si muova con atti concreti.
A dieci mesi dall’ordinanza di sospensiva che aveva già bloccato gli effetti dell’ordinanza «non si è registrato alcun intervento risolutivo», concludono i giudici, auspicando «una più adeguata ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti e perciò la ricerca di quegli interventi maggiormente idonei a scongiurare ogni prevedibile pericolo connesso alla navigazione, anche garantendo una doverosa più ampia tutela dell’ambiente lagunare del patrimonio artistico e naturale della città di Venezia, salvaguardando altresì i rilevanti interessi collegati all’occupazione nel lavoro portuale e all’indotto economico ad esso connesso, rimasti privi di adeguata considerazione».
Roberta De Rossi